DELLE INDULGENZE
Si dice Indulgenza la remissione della pena temporale di cui il peccatore resta debitore alla giustizia di Dio per i peccati che gli sono stati perdonati quanto alla colpa, e quanto alla pena eterna se i suoi peccati la meritavano. Questa remissione si fa con l'applicazione delle soddisfazioni, racchiuse nel tesoro spirituale della Chiesa. L'Indulgenza non rimette nè i peccati mortali, nè i peccati veniali e castighi eterni; essa non opera dunque la giustificazione; la suppone, al contrario, e la segue. Il tesoro spirituale della Chiesa, nella quale sono poste le Indulgenze, è composto delle sovrabbondanti soddisfazioni di Gesù Cristo, alle quali si aggiungono le soddisfazioni della santissima Vergine e dei Santi.
Le Indulgenze non dispensano dal far penitenza; esse suppliscono alle penitenze che non possiamo fare, ed aumentano il valore di quelle che facciamo.
Imperocchè è bensì vero che tutte le pene dovute a1 peccato possono venire rimesse con una Indulgenza plenaria, se si acquista in tutta la sua estensione; ma non essendo noi certi dell'acquisto di questa Indulgenza, e nelle debite condizioni, non dobbiamo mai stare senza timore.
Le Indulgenze parziali, d'un certo numero di anni o di giorni, non rimettono che una parte della pena. Qual'è questa parte? È il segreto di Dio. Il numero indicato corrisponde al numero di anni o di giorni che durava in antico la penitenza pubblica.
Per acquistare un'Indulgenza è necessario compiere alla lettera le condizioni prescritte: l'ignoranza o la impotenza non ne esentano. Allorchè si compie l'ultima delle condizioni, quando molte cose sono comandate per una Indulgenza, bisogna essere in istato di grazia, cioè non avere punto peccati mortali sull'anima.
Le condizioni dell'Indulgenza plenaria sono ordinariamente, oltre la preghiera o l'atto prescritto, la confessione, la comunione e una preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pon te face.
Chi è solito confessarsi e comunicarsi ogni otto giorni, basta la confessione settimanale per soddisfare alla confessione e comunione prescritte.
Colla stessa confessione e comunione si possono acquistare anche più Indulgenze plenarie quando ricorrono nel medesimo giorno, applicabili solo alle Anime sante del Purgatorio. Si devono però fare tante visite, se sono prescritte, quante sono le indulgenze plenarie che si intendono acquistare.
Per acquistare un'Indulgenza plenaria che cade insieme ad una festa, la preghiera prescritta può farsi ordinariamente dopo la vigiglia dall'ora in cui si cantano i primi vespri fino alla sera del giorno verso il tramonto. Le preghiere secondo l'intenzione del Sommo Pontefice sono rimesse alla volontà di qualunque persona. Siccome si possono dimenticare od ignorare le Indulgenze parziali unite a certe opere, è utile formarne l'intenzione ogni mattina con una piccola preghiera. Le anime pie che hanno costume di fare ogni giorno delle pratiche, le quali procurano la felicità di un'Indulgenza plenaria nel giorno che si sceglie nel mese, devono, ogni volta che si comunicano, specificare la propria intenzione. Il mese è uno spazio di trenta giorni, compreso anche nei due mesi diversi, a meno che il decreto non porti: Indulgenza da acquistarsi per il tal mese, come si legge per gli esercizii del mese di Maria: durante il mese si deve fare la comunione in un giorno a scelta, qualunque giorno esso sia.
All'articolo della morte, se non si può nè confessarsi, nè comunicarsi, basta, per acquistare le Indulgenze plenarie, per le quali, durante la vita, si sono fatti gli atti prescritti, esser contrito, disposto a confessarsi e ricevere volontieri la santa assoluzione, e invocare, almeno di cuore, se non si può con la bocca, il santo nome di Gesù.
Nelle concessioni di Indulgenze parziali, d'ordinario, non si prescrive la Confessione Sacramentale, ma si pone soltanto la clausola - con cuore almeno contrito - volendosi con ciò significare che chi si trova in peccato mortale, se vuol lucrare le dette indulgenze parziali, è necessario che faccia almeno un vero atto di contrizione con fermo proposito di confessarsi.
Le Indulgenze annesse alla recita di preghiere si possono lucrare, in qualunque idioma vengano queste recitate, purchè siano fedeli le versioni. (S. C. d. F. 17 dicembre 1870).
Gli oggetti ricchi di Indulgenze, corone, croci, medaglie, non sono che per le persone in favore delle quali essi hanno ricevuto le Indulgenze; nessun altro le può acquistare; ma le Indulgenze non si perdono prestando la propria corona (colui che la recita però non acquista niente), ne donando le corone o medaglie, che si sono fatte benedire per regalare.
Ricordiamoci che per acquistare le Indulgenze ed applicarle ai Defunti ci vogliono tre condizioni: essere in istato di grazia, almeno quando si compie l'ultima opera ingiunta adempiere puntualmente le opere prescritte e nel modo assegnato da chi concesse 1' Indulgenza, e finalmente che nel decreto di concessione si permetta di applicarle ai fedeli Defunti, ovvero che chi acquista le Indulgenze abbia fatto l'Atto eroico di carità.
Consideriamo essere le sante Indulgenze un tesoro senza fondo e sempre aperto a beneficio dei vivi e dei defunti. E poichè noi formiamo con le Anime Purganti un sol corpo, possiamo farle partecipare al valore soddisfattorio delle opere buone che compiamo e delle pene che sopportiamo, nonchè del tesoro delle Indulgenze. E sebbene sia vero che la Chiesa militante non abbia veruna giurisdizione sugli abitanti del Purgatorio, e le sue Indulgenze perciò non possano applicarsi direttamente ad essi, ma offrirsi per esse al Signore a mo' di suffragio, tuttavia sarebbe un'ingiuria a Dio il non attribuire a queste Indulgenze, offerte in suffragio dei Defunti, un'efficacia eguale a quelle applicate a noi stessi per modo di remissione. Non desidera ardentemente Gesù che noi Lo aiutiamo alla liberazione delle sante Anime del Purgatorio?
Siamo dunque riconoscenti a Dio del gran dono delle Indulgenze, e pensiamo quale sarebbe il nostro cordoglio se giunti al termine della vita ci trovassimo di non averne approfittato.
Da Filotea dei Defunti